Nessuno era preparato a una catastrofe dalle proporzioni così vaste e drammatiche come quella della pandemia di Coronavirus.
I suoi effetti negativi sulle nostre abitudini e sulla nostra quotidianità sono ormai evidenti.
Iniziano però a mostrarsi anche le conseguenze sul sistema economico a livello planetario.
Abbiamo già parlato in un altro articolo della crisi che il Covid-19 ha innescato per le Compagnie aeree e per il trasporto aereo in generale.
Voli cancellati, aeroporti chiusi, controlli e divieti stanno affossando il settore aereo e, direttamente e indirettamente, il nostro diritto alla libera circolazione.
Abbiamo accettato di derogare a qualche libertà per tutelare un bene comune e individuale ben più alto.
Ciò non significa però che si debba rinunciare a difendere altri diritti già conquistati.
L’Unione Europea è l’unico spazio al mondo in cui i diritti dei passeggeri sono tutelati da una normativa comunitaria, il Regolamento europeo n. 261/2004.
Diritti che vanno difesi anche in queste circostanze, pur nella consapevolezza della difficile situazione in cui si trovano le Compagnie aeree.
A tal proposito, la Commissione Europea ha delineato nuove linee guida dei diritti dei passeggeri per il periodo di emergenza Coronavirus.
IL DIRITTO AL RIMBORSO PER I VOLI CANCELLATI
In questo periodo, molti Vettori offrono come unica possibilità voucher da spendere in un altro volo.
La Commissione Europea avvisa che ciò non è consentito.
Le Compagnie aeree devono, sempre e comunque, proporre al passeggero la scelta tra il rimborso integrale del biglietto e la riprotezione su un altro volo.
Il Regolamento prevede che la riprotezione avvenga sul “primo volo possibile”. Attualmente però non è possibile garantire questo presupposto.
In queste circostanze, la Compagnia è tenuta a informare il passeggero e offrire la possibilità di riprenotare un nuovo biglietto con data da destinarsi.
La Commissione Europea, dunque, ribadisce il diritto al rimborso in caso di volo cancellato.
Tuttavia, nelle situazioni in cui i voli di andata e di ritorno non siano stati acquistati contestualmente e a essere cancellato sia solo quello di ritorno, non si ha diritto al rimborso per quello di andata.
NESSUN DIRITTO AL RISARCIMENTO
Il Regolamento Europeo stabilisce che la Compagnia aerea è tenuta a risarcire il passeggero nei casi in cui:
- Il volo abbia un ritardo superiore alle tre ore;
- Il volo sia cancellato con un preavviso inferiore alle due settimane;
- Il volo sia cancellato per motivi esterni alla volontà del Vettore, ossia per il sopraggiungere di circostanze eccezionali.
Nei nuovi scenari disegnati dal Coronavirus, la Commissione Europea ammette delle deroghe al diritto alla compensazione economica.
Secondo quanto indicato nelle linee guida dalla Commissione, dunque, le Compagnie possono decidere di cancellare un determinato volo per evitare di viaggiare vuoti, anche con poco preavviso, e non andare incontro a richieste di risarcimento.
Questa “deroga” si scontra con quanto stabilito a livello nazionale.
L’ENAC, infatti, a seguito dei decreti ministeriali di urgenza, aveva affermato che:
“per i voli cancellati per motivi economici/commerciali in presenza di aeroporti aperti e senza nessuna restrizione verso il paese di destinazione trova piena applicazione il Regolamento 261/2004”.
COSA SUCCEDE IN CASO DI RINUNCIA VOLONTARIA AL VOLO
Le nuove linee guida dettate dalla Commissione Europea stabiliscono che in caso di rinuncia volontaria al viaggio, non si ha diritto al rimborso.
Anche in questo caso, quanto stabilito a livello comunitario si discosta da quanto deciso a livello nazionale.
Nel dpcm del 2 Marzo si affermava che avevano diritto al rimborso tutti i passeggeri impossibilitati a partire perché “destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio”.
Divieto che con il successivo decreto del 9 Marzo è stato esteso a tutto il territorio italiano.
Stando a ciò, per richiedere il rimborso del biglietto non era necessaria la cancellazione del volo.
In questi casi, secondo i nuovi orientamenti della Commissione Europea, considerando che prevale la normativa comunitaria, bisogna rimettersi alle decisioni delle Compagnie aeree, che il più delle volte optano per offrire al passeggero un voucher da utilizzare in futuro.